I voli law cost da Bologna a Siviglia e ritorno sono stati cancellati senza preavviso.
I due passeggeri hanno dovuto quindi acquistare un diverso biglietto con diversa compagnia aerea. Hanno anche perso il noleggio già pagato per una vettura ed hanno sopportato delle spese in seguito alla variazione del programma di viaggio.
I due passeggeri agivano in giudizio per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE 261 del 2004
Il Giudice di Pace dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice Irlandese e il Tribunale, in sede di Appello, confermava la sentenza sul principio di esclusione della Convenzione di Montreal trattandosi di cancellazione del volo e non di ritardo.
I passeggeri ricorrevano in Cassazione denunciando la violazione dell’art. 33 della Convenzione di Montreal nonché la violazione dell’art. 1362 c.c.
La Suprema Corte, accoglieva il ricorso e cassava con rinvio la sentenza impugnata.
PRINCIPIO DI DIRITTO
Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 7 marzo 2024, 6177
“La Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo”
e aggiunge “E’ questa la regola stabilita dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’affermare che “In tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale”
Né può sostenersi la tesi secondo cui nella specie, essendo stata domandata la riparazione forfettariamente determinata del pregiudizio subito, trovi applicazione non già la detta Convenzione ma il Regolamento UE
Vale al riguardo ribadire quanto sottolineato dalla citata decisione delle Sezioni Unite, in ragione del Considerando n. 35 della Convenzione (” il presente regolamento non incid(e) sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche”) nonché del rilievo che il Regolamento “nel testo contiene una norma specifica per dirimere i conflitti nell’ipotesi di concorrente applicabilità della normazione convenzionale e di quella europea, l’art. 71, che prevede che “il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari””
RIFERIMENTI NORMATIVI
Convenzione di Montreal 1999 – Regolamento UE 261 del 2004 – Regolamento della Comunità Europea 12 dicembre 2012 n. 1215/2012 – Cass. Civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 24.09.2019) 13.02.2020 n. 3561
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