Il decesso di un soggetto apre la successione mortis causa, istituto giuridico in cui un altro soggetto (erede) subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi del defunto, assicurando in tal modo la continuità dei rapporti stessi.
Dalla successione non sfuggono i rapporti intercorrenti tra de cuius e banca: all’erede faranno così capo tutti i diritti e i doveri spettanti già al defunto nei confronti dell’istituto di credito. Il rapporto tra banca ed eredi assume un significato particolarmente rilevante quando negli eredi chiamati a succedergli sorge la necessità di ricostruire l’asse ereditario su cui si potrebbero trovare tracce di una certa rilevanza. Chiariamo che oggetto di analisi non è la disposizione materiale delle somme presenti sul conto del de cuius, cosa evidentemente impossibile nella fase della chiamata, bensì l’ammissibilità o meno di inoltrare alla banca la richiesta tesa all’ottenimento di uno storico di quanto accaduto in esso. Semplici notizie circa i rapporti intrattenuti tra de cuius e istituto di credito.
L’art. 119, comma 4, del testo unico bancario (d.lgs. 385/1993) stabilisce che: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Il diritto di accesso alla documentazione bancaria, quindi, è incontestabile e trova radici, oltre che negli artt. 1374 e 1375 c.c., nell’art. 119 TUB il quale pone a carico della banca l’obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere a sue spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto la documentazione di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto.
Ai fini dell’ottenimento della documentazione è sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad es., i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte;
Infine, per far fronte alla mancata consegna della documentazione richiesta da parte dell’istituto, la giurisprudenza ha individuato varie opzioni per il richiedente: oltre alla possibilità di esperire l’art. 700 c.p.c., è proficuamente utilizzabile anche il procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c.
Detto quanto sopra si propone un modello per la richiesta.