Con specifico riferimento al ritardo aereo, già da qualche tempo nel nostro ordinamento giuridico comunitario esiste una normativa grazie alla quale il passeggero ha diritto alla tutela dei propri diritti: il Regolamento CE 261/2004.
Il Regolamento, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 046/1 del 17.02.2004 e recepito dall’Enac – Ente nazionale per l’aviazione civile – attraverso la c.d. Carta dei diritti del passeggero – in vigore dal 17.02.2015 – rappresenta la più alta forma di tutela dei viaggiatori nell’ipotesi di disservizi nel trasporto aereo.
Inoltre, in tale direzionetale il Regolamento, attraverso il supportato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 69 del 27.01.2006 introdotto dalla G.U. n. 54 del 06.03.2006 recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato” ha di fatto chiuso il cerchio delle tutele, ancorando una sanzione amministrativa alla rispettiva violazione.
Infine, attraverso l’Ordinanza del 23.01.2018 n. 1584, nell’evidente scopo di garantire la tutela degli interessi dei passeggeri nelle controversie scaturite dal ritardo aereo, la Corte di Cassazione ha affermato che: ”Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto, deve fornire la prova della fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004”
Semplificando all’estremo, in buona sostanza, accertata la violazione delle soglie di cui all’art. 6, comma 1, Reg. CE 261/2004, al passeggero, per ottenere la compensazione pecuniaria ex art. 7, comma 1, Reg. CE 261/2004 nonchè il riconoscimento del danno cagionato dalla compagnia aerea, basterà mostrare il biglietto senza dover fornire ulteriori spiegazioni.