Il piano del consumatore è un piano di ristrutturazione del debito attraverso il quale i consumatori che versano in difficoltà economiche possono tentare di rinegoziare e porre rimedio ai i propri debiti.
Chiariamo immediatamente:
– Il piano del consumatore non è una “legge cancella debito”, non è uno strumento teso ad eludere i propri impegni. È, invece, un mezzo che consente al debitore di far fronte ai propri debiti in modo coerente con le proprie risorse, sollevandolo dalla pressione psicologica e garantendo ai creditori la migliore soddisfazione possibile.
– Il piano del consumatore non è uno strumento per contrastare le azioni esecutive dei creditori e, in particolare, non serve per contrastare Equitalia o Riscossione. Potrebbe anche servire ad interrompere le procedure esecutive in corso, ma non lo si può utilizzare solo per questo.
– Il piano del consumatore non può essere utilizzata da chi non ha un patrimonio e/o un reddito, anche piccolo, con il quale fronteggiare la propria situazione debitoria. In alternativa, occorre che un terzo, solvibile, si impegni a finanziare e garantire il debitore.
Posto quanto sopra, la legge numero 3 del 27 gennaio 2012 – GU n. 24 del 30.01.2012 – si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei alle attività imprenditoriali o professionali.
Proprio in questo senso il piano del consumatore si differenzia dall’accordo di ristrutturazione della crisi, di cui alla medesima legge. In un caso ai consumatori nell’altro alle imprese.
Inoltre, per accedere al piano del consumatore, in ogni caso, non sarà sufficiente solo la qualifica di consumatore ma saranno necessari ulteriori presupposti:
– Il consumatore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento. Ovvero, il debito deve avere una consistenza tale da non permettere al consumatore di poterlo risanare con il proprio patrimonio.
– Il consumatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo della legge numero 3/2012 che regola il piano e non deve aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
– Il piano non deve essere già stato richiesto nei cinque anni precedenti e non vi deve essere stata risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti.
La legge infine, ha l’evidente scopo di offrire una opportunità alle famiglie e piccole imprese che versano in situazioni debitorie disastrose ma va detto che dall’entrata in vigore della legge non sempre vi sono stati provvedimenti lineari e uniformi nei vari tribunali italiani chiamati a decidere sulle omologazioni. Ecco quindi che sebbene si tratti di uno strumento valido, la necessità di una effettiva collaborazione tra avvocati, commercialisti e giudici è assolutamente imprescindibile affinché le procedure previste dalla Legge siano idonee ad offrire un aiuto concreto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.