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Alcol test – Limiti, Sanzioni e Patente a Ore

By Marzo 23, 2018Marzo 5th, 2024No Comments

PREMESSA:

Il codice della strada agli articoli 186 e 186 bis prevede determinate sanzioni per chi supera il limite di indice alcolemico.

Più in particolare tutti colori quali superano il limite dello 0,5 g di alcol per litro di sangue vengono immediatamente sanzionati.

Analiticamente:

La lettera A) dell’art. 186 Cds sanziona “Chiunque…con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro 527 a euro 2.108,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).   All’accertamento della violazione consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”;    

La lettera B)  “…con  l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l).  All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

La lettera C) “…con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter…”.

 

Le patente comunque è sempre revocata (quindi bisognerà rifare l’esame di guida) in alcuni casi previsti dal codice della strada:

– Quando il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto di merci;

– In caso di recidiva biennale (cioè la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio);

La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’influenza di droghe, ha provocato un incidente.

In linea di principio bisogna sempre tener presente che tutte le sanzioni previste da queste norme vengono sempre raddoppiate quando alla guida in stato di ebbrezza (o stupefacenti) segua anche un incidente stradale.

Vi è da dire, però, che l’alcoltest viene effettuato attraverso una macchina, l’etilometro, che non per forza deve essere considerata infallibile.

I giudici, più di una volta, hanno riconosciuto un margine di errore dello 0,4 alla misurazione effettuata tramite etilometro.

Quindi se si supera di pochissimo l’indice alcolemico sanzionato è probabile che il Giudice aderisca all’orientamento che riconosce casi di malfunzionamento dell’etilometro.

Un’altra opportunità riconosciuta, normativamente ex art. 218 cds, è la c.d. patente a ore.

La patente a ore riguarda tutte quelle persone che materialmente hanno avuto sospesa la patente ma che per recarsi sui luoghi di lavoro devono necessariamente utilizzare la propria automobile.

In questi casi è possibile chiedere al Prefetto il permesso di poter guidare per un massimo di 3 ore giornaliere per poter raggiungere il proprio posto di lavoro e ritornare presso la propria dimora.

Tuttavia bisogna precisare che le 3 ore di permesso giornaliere andranno ad essere sommate al periodo di sospensione.

Quindi tante più volte si utilizzerà l’automobile tanto più lungo sarà il periodo di sospensione della patente.

QUALI SONO I NOSTRI DIRITTI DURANTE L’ALCOL TEST?

1) In primo luogo ci si può rifiutare di sottoporsi ad alcol test o comunque l’accertamento sarebbe nullo se la temperatura esterna è inferiore agli 0 gradi o superiore ai 40 gradi, questo perché come detto l’etilometro è una macchina e in quanto tale tarata per determinate temperature e, al di fuori di queste, l’etilometro non funziona correttamente.

2) Abbiamo il diritto (lo dice la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n° 5396 del 2015) ad essere avvisati, prima di sottoporci all’alcol test, che al predetto accertamento tecnico può partecipare, sovraintendere il nostro legale di fiducia. Se non viene effettuato tale avviso l’alcol test in giudizio sarà nullo quindi non utilizzabile ai fini della decisione.

Ovviamente non si può bloccare l’alcol test sine die perché l’avvocato tardi ad arrivare, gli agenti accertatori potranno sempre effettuare il test dopo l’avviso ancorché il legale arrivi in un tempo ragionevole.

3) In caso di test positivo, se si ha ragionevole motivo di ritenere che l’esito non sia corretto(non tarato a dovere, etc.) si ha il diritto di chiedere di recarsi al presidio ospedaliero più vicino per sottoporsi ad un esame ematico per dimostrare il reale tasso alcolemico.

Il risultato di questo test potrà utilmente essere utilizzato in giudizio per dimostrare le discordanze tra l’alcol test effettuato dalla polizia e gli esami del sangue.

4) Se gli agenti di polizia avessero il sospetto circa il nostro stato di ebbrezza ma, al momento del controllo, non fossero dotati del Kit per effettuare l’accertamento non possono obbligarci a seguirla in caserma, commissariato o struttura sanitaria.

Questo perché, dice la Cass. con sentenza N° 5978/2015, la nostra condotta non ha configurato nessun tipo di reato.

POSSO RIFIUTARMI DI SOTTOPORMI ALL’ALCOL TEST?

La legge ovviamente dice di no è inoltre prevede delle sanzioni le quali sono le sono le medesime previste dalla lettera C) dell’art. 186 cds oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Tuttavia, importante sentenza resa dalle SS.UU. n° 13682/16 la Corte ha stabilito che “la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis (particolare tenuità) c.p. è compatibile sia con il reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest , sia con il reato di guida in stato di ebbrezza, e ciò pur in presenza di soglie normative di punibilità”

Dovrà in ogni caso analizzare la singola condotta del cittadino per verificare la compatibilità con il predetto istituto.

In ultimo vi è da dire che la legge prevede un’altra possibilità prevista normativamente dal comma 9 bis dell’art. 186 del cds: 9-bis “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del  presente articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo’  essere  sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione  da parte dell’imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita’  di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione  di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di  volontariato,  o presso i centri  specializzati  di  lotta  alle  dipendenze.  Con  il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di  cui  all’articolo  59  del decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l’effettivo svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita’.  In  deroga  a  quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una  durata  corrispondente  a  quella della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica utilita’. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta’  della   sanzione   della sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a  richiesta  del  pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’  e delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non  piu’  di una volta.”

Dunque la norma prevede, per una sola volta, di sostituire la pena normativamente prevista in lavori di pubblica utilità all’esito dei quali il reato si considererà estinto con tutti i benefici di legge connessi a tale tipo di pronuncia.

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